Gentilissimi buongiorno,
si riporta in calce alla presente la comunicazione predisposta dalla Regione Marche relativa all’argomento in oggetto indicato.
Si resta a disposizione e si porgono cordiali saluti.
Il Presidente ATC Macerata 2
Pio Chiaramoni
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CORRETTA INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/57 SULLA RESTRIZIONE ALL’INTERNO O IN PROSSIMITÀ DI ZONE UMIDE DELLE MUNIZIONI CONTENENTI PIOMBO
Nell’imminenza dell’avvio generale dell’attività venatoria per la stagione 2023-2024 appare doveroso fornire ai cacciatori marchigiani chiarimenti utili alla corretta interpretazione delle disposizioni del Regolamento UE 57/2021 sull’utilizzo e sul trasporto delle munizioni (a palla e a pallini) nelle zone umide e in prossimità di queste.
Il Regolamento europeo 57/2021, vigente in Italia tutti gli stati membri dell’Unione, vieta all’interno di zone umide e fino ad una distanza di 100 metri da queste:
L’utilizzo di munizioni contenenti piombo;
Avere indosso, appresso oppure trasportare con altri mezzi munizioni contenenti piombo.
La violazione delle suddette disposizioni configura un REATO PENALE.
Ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 57/2021 sono definite zone umide: le superfici di paludi, i pantani e le torbiere o le distese d’acqua naturali o artificiali, permanenti o temporanee, in cui l’acqua è stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, comprese le distese di acqua marina la cui profondità non supera i sei metri durante la bassa marea.
Pertanto, le zone umide sono qualsiasi superficie dove c’è acqua.
In attesa di sviluppi legislativi nazionali che possano modificare tutto o in parte il contenuto del Regolamento europeo, questo è attualmente quanto in vigore.
Nota integrale pubblicata sul sito
Settore Forestazione e Politiche Faunistiche Venatorie – SDA AP/FM